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MONITORAGGIO DEBITI (ART. 33, D.LGS. N. 33/2013)

PRIMO TRIMESTRE

SECONDO TRIMESTRE

TERZO TRIMESTRE

4 TRIMESTRE

ANNUALE

4. Responsabile Trasparenza e Titolare del Potere Sostitutivo

a) Il Responsabile della Trasparenza per l’Istituto Comprensivo Statale di Gavirate è il Dirigente Scolastico protempore, Dr.ssa  Ornella Fiorillo (mail)

b) Il Titolare del Potere Sostitutivo, in caso di inadempienza, è il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, Dott. Giuseppe Carcano (mail)

3. Registro dell’Accesso Civico

La Determinazione Anac n.1309 del 28 dicembre 2016, con cui sono adottate Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’articoli 5 e 5-bis d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal d.lgs.97/2016, prevede l’istituzione e la pubblicazione di un registro delle richieste di accesso presentate per tutte le tipologie, che ne contenga l’elenco, l’oggetto, la data, l’esito e la data della decisione.

Qui di seguito è possibile consultare il registro, aggiornato periodicamente, degli accessi civici semplici e generalizzati effettuati e trattati dai competenti organi: Registro Accesso Civico al 15.05.2017

2. Accesso Civico Generalizzato

Accesso civico ai dati e documenti della PA (art. 5 comma 2 e art. 5 bis  DLGS 33/2013 come modificati dal DLGS 97/2016) –Accesso civico generalizzato.  
Dal 23 dicembre 2016 è garantito l’accesso civico generalizzato  ai dati e documenti in possesso dell’Istituto Comprensivo di Gavirate (VA).

Natura e Normativa di riferimento dell’accesso civico generalizzato

L’art. 5 comma 2 del DLGS 33/2013, ( cosiddetto “decreto trasparenza” )  ha definito una nuova tipologia di accesso civico generalizzato ai dati e documenti in possesso della PA non condizionato alla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti,  volto a favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”( art 1 comma 1  decreto trasparenza) .

In particolare il richiamato art. 5  comma 2 prevede che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”.
L’art. 5 –bis dettaglia le  esclusioni e i limiti all’accesso civico generalizzato a tutela degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive;
nonché a tutela di  interessi privati quali :
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
L’accesso civico generalizzato va ad aggiungersi alla disciplina dell’accesso documentale (ex art. 22 e seguenti della legge 7/8/1990 n. 241) nonché a quella dell’accesso civico “semplice” ( connesso agli  obblighi di pubblicazione di cui al DLGS 33/2013 ) già garantiti presso l’ente in attuazione delle normative di riferimento rispettivamente dal Dirigente (responsabile della TRASPARENZA) e dal RPC (Direttore pro tempore dell’USR Lombardia).
L’ufficio cui rivolgersi, per la richiesta di “dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” è l’Ufficio di Segreteria, negli orari di apertura, contattabile anche via mail all’indirizzo PEC: vaic86800g@pec.istruzione.it.
Per la richiesta è necessario utilizzare il presente modulo: DOC    PDF

1. Accesso Civico Semplice

L’accesso civico semplice, introdotto dall’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.,  è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.

Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico semplice è gratuita, non deve essere motivata e va  presentata  al Responsabile della trasparenza dell’Istituto Comprensivo (fino a designazione, il Dirigente Scolastico).
La richiesta può essere inviata tramite:
posta ordinaria
posta elettronica all’indirizzo e-mail: VAIC86800G@istruzione.it
Scarica il modulo di richiesta di accesso civico (formato DOC o PDF)

L’oggetto dell’accesso civico
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza dell’Istituto Comprensivo di Gavirate, qualora il medesimo ne abbia omesso la pubblicazione.

Il Procedimento
Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette all’Applicato di Segreteria individuato come competente, che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo  2 luglio 2010, n. 104.