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2. Accesso Civico Generalizzato

Accesso civico ai dati e documenti della PA (art. 5 comma 2 e art. 5 bis  DLGS 33/2013 come modificati dal DLGS 97/2016) –Accesso civico generalizzato.  
Dal 23 dicembre 2016 è garantito l’accesso civico generalizzato  ai dati e documenti in possesso dell’Istituto Comprensivo di Gavirate (VA).

Natura e Normativa di riferimento dell’accesso civico generalizzato

L’art. 5 comma 2 del DLGS 33/2013, ( cosiddetto “decreto trasparenza” )  ha definito una nuova tipologia di accesso civico generalizzato ai dati e documenti in possesso della PA non condizionato alla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti,  volto a favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”( art 1 comma 1  decreto trasparenza) .

In particolare il richiamato art. 5  comma 2 prevede che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”.
L’art. 5 –bis dettaglia le  esclusioni e i limiti all’accesso civico generalizzato a tutela degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive;
nonché a tutela di  interessi privati quali :
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
L’accesso civico generalizzato va ad aggiungersi alla disciplina dell’accesso documentale (ex art. 22 e seguenti della legge 7/8/1990 n. 241) nonché a quella dell’accesso civico “semplice” ( connesso agli  obblighi di pubblicazione di cui al DLGS 33/2013 ) già garantiti presso l’ente in attuazione delle normative di riferimento rispettivamente dal Dirigente (responsabile della TRASPARENZA) e dal RPC (Direttore pro tempore dell’USR Lombardia).
L’ufficio cui rivolgersi, per la richiesta di “dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” è l’Ufficio di Segreteria, negli orari di apertura, contattabile anche via mail all’indirizzo PEC: vaic86800g@pec.istruzione.it.
Per la richiesta è necessario utilizzare il presente modulo: DOC    PDF